TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: REGOLE E DATI

07 Agosto 2018: FONTE – POLIZIA DI STATO –

In Italia, ogni anno, la Polizia stradale mediamente controlla oltre 300mila mezzi pesanti e di questi più di 5mila trasportano merci pericolose.

Quali sono le disposizioni europee che regolano il trasporto delle merci pericolose?

L’accordo europeo (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ADR in codice), siglato a Ginevra nel 1957 ed entrato in vigore nel 1968 regola il trasporto di merci pericolose, dettando disposizioni normative in merito a imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno.

Una merce è considerata pericolosa quando può causare danni alle persone alle cose e all’ambiente e, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo, è classificata tra le 13 classi di pericolo stabilite nell’Accordo europeo.

Altra classificazione è composta da due indici detti, rispettivamente, codice di classificazione, (asfissiante, corrosivo, infiammabile ecc.) e gruppo di imballaggio, indica il grado di pericolo della sostanza a cui corrispondono esigenze di imballo più severe; ogni sostanza è, poi, identificata con un numero a 4 cifre detto numero ONU che va riportato sugli imballaggi e nel documento di trasporto.

Il trasporto può avvenire in colli, alla rinfusa, in cisterna e in container con veicoli che devono rispettare alcune caratteristiche.

I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli devono ottenere un certificato di approvazione che attesta l’equipaggiamento elettrico, dispositivi di frenatura, limitatore di velocità, dispositivi antincendio, e la conformità alle prescrizioni generali di sicurezza secondo le nome del Paese d’origine.

Inoltre il mezzo deve essere dotato di un equipaggiamento speciale, che comprende segnali di avvertimento pieghevoli arancioni, casco, occhiali protettivi e due estintori.

Tutti i conducenti di mezzi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di un certificato, il cosiddetto “patentino ADR” che vale 5 anni. Per il rinnovo è necessario che il conducente segua un corso di aggiornamento.

I pannelli e le etichette

Per agevolare l’attività di controllo e di intervento in caso di incidenti ed infortuni, la normativa ADR ha previsto, tra l’altro, l’obbligo di un documento di trasporto, di istruzioni scritte, di pannelli e di etichette di identificazione delle sostanze e del relativo pericolo.

 

  • Il documento di trasporto per le merci pericolose serve per identificare i soggetti  coinvolti nel trasporto, la sostanza  e la natura del pericolo mediante alcuni dati essenziali (mittente, destinatario, quantità e nome proprio della sostanza, ossia la denominazione ufficiale come riportata nella tabella nominativa ADR, numero ONU, classe di appartenenza, gruppo di imballaggio, restrizione galleria, ecc.).
  • Le istruzioni scritte, in gergo dette anche scheda di sicurezza, sono istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, fornite dal trasportatore ai membri dell’equipaggio, redatte in documento plurilingue di facile e immediato reperimento.
  • I pannelli di pericolo, sono di due tipi: pannello di segnalazione, di colore arancione, rettangolare, privo di alcuna indicazione, il cui scopo è segnalare la presenza sul veicolo o nella cisterna di sostanze pericolose, senza precisarne il tipo, né la natura del pericolo; pannello di identificazione pericolo, dello stesso colore e dimensioni, riportante nella metà inferiore un numero di quattro cifre che identifica la sostanza trasportata in base all’apposita tabella nominativa ADR (es. 1203 benzina)  e nella metà superiore un numero di 2 o 3 cifre (noto anche come numero Kemler) che identifica la natura e il livello di pericolo (es. 3 liquido infiammabile – 33 liquido molto infiammabile).

Le etichette di pericolo, a forma di losanga, hanno lo scopo di consentire una immediata identificazione del tipo di pericolo. Sono applicate sul contenitore cisterna o sull’imballaggio.

 

TESTO E FOTOGRAFIE DI PROPRIETA’ – POLIZIA DI STATO –

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