CODICE DELLA STRADA: ECCO LE NOVITÀ

12 Novembre 2021: FONTE – Polizia di Stato –

Il Codice della strada ha ricevuto recentemente importanti modifiche, con novità che riguardano diversi ambiti della circolazione stradale.

In una scheda di sintesi i nostri specialisti della Polizia stradale hanno illustrato le principali novità entrate in vigore in questi giorni.

Tra le curiosità si segnala la possibilità di svolgere il servizio taxi anche con i motocicli e con le biciclette.

Una norma, anche dal forte valore simbolico, introduce il divieto di esporre pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

Aumentano in modo considerevole le multe per chi getta rifiuti dal finestrino (216 euro) e cessa la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti patente, per posta: le variazioni verranno pubblicate sul portale dell’automobilista.

Le maggiori novità riguardano il foglio rosa, i neopatentati, i monopattini e l’uso di apparecchi alla guida:

FOGLIO ROSA

Ci si potrà esercitare alla guida di motoveicoli e ciclomotori senza istruttore a fianco anche in strade trafficate (non c’è più l’obbligo di esercitarsi nei luoghi poco frequentati).

La validità del foglio rosa è stata portata da 6 a 12 mesi. Con lo stesso foglio rosa la prova pratica di guida è possibile sostenerla fino a tre volte (in precedenza si poteva sostenere non più di due volte).

NEOPATENTATI

Potranno condurre veicoli potenti se hanno a fianco persona munita di patente B da almeno dieci anni o di patente superiore (prima era vietato per il primo anno).

MONOPATTINI

È stata riscritta la disciplina della circolazione dei monopattini in modo da prevedere:

  • la confisca dei monopattini irregolari quando hanno un motore termico oppure quando hanno un motore elettrico con potenza superiore a 1 kW (in precedenza il limite era di 2 kW);
  • l’obbligo per i comuni di individuare spazi di sosta per monopattini che, nel frattempo, possono sostare anche sugli stalli per biciclette, ciclomotori e motocicli;
  • la conformità del casco, obbligatorio per i minorenni, a norme tecniche di sicurezza europee;
  • l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di notte;
  • la possibilità di circolare sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile sulle piste ciclabili ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
  • la possibilità di circolare fuori dai centri urbani (fuori città) in tutte le strade in cui possono circolare le biciclette, salvo, naturalmente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dove le biciclette non possono circolare ed in qualsiasi altra strada in cui il transito delle biciclette sia espressamente vietato dalla segnaletica stradale;
  • la riduzione della velocità massima raggiungibile da 25 a 20 km/h. Tale limite è ridotto a 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • l’obbligo per i monopattini elettrici nuovi di dotarsi dal 1° luglio 2022 di frecce e di freni su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima di quella data dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

APPARECCHI ALLA GUIDA

  • Non solo il telefono ma anche altri apparecchi (smartphone, computer portatili, notebook, tablet), sono vietati se comportano l’allontanamento delle mani dal volante.

© POLIZIA DI STATO

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