TUTELA DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DISCIPLINA DEGLI EFFETTI CIVILI CONNESSI AL RICONOSCIMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE E DEI SISTEMI DI CREDENZE

Fonte: la redazione

Riceviamo, e con piacere pubblichiamo, dall’Associazione INTELLIGENZE NATURALI – INTENA una proposta di legge che ha lo scopo di garantire la libertà di credo e disciplinare il riconoscimento il giuridico e i benefici pubblici che ne derivano.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge ha la finalità di:
a) tutelare le libertà fondamentali della persona e l’ordine democratico, nel rispetto della Costituzione;
b) disciplinare le condizioni per il riconoscimento giuridico e per l’accesso a benefici, autorizzazioni, agevolazioni o rapporti convenzionali con lo Stato o con enti pubblici;
c) garantire che gli effetti civili delle attività svolte da enti religiosi o ideologici siano conformi ai diritti inviolabili, alla legalità e alla sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente agli enti, associazioni o organizzazioni che, in forma strutturata e stabile, richiedono o beneficiano di riconoscimento giuridico, contributi, autorizzazioni, agevolazioni o convenzioni pubbliche.
3. Resta ferma la libertà individuale di credo, di culto e di manifestazione del pensiero, esercitata in forma privata o associata, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della Costituzione.

Art. 2 – Oggetto della disciplina e limiti dell’intervento statale

1. La presente legge disciplina esclusivamente gli effetti civili, amministrativi, organizzativi ed economici derivanti dalle attività svolte dagli enti di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata come:
a) definizione o qualificazione del contenuto religioso, spirituale, morale o filosofico di una fede o di un sistema di credenze;
b) valutazione della legittimità dottrinale o teologica di confessioni religiose;
c) limitazione della libertà di coscienza o di adesione individuale.
3. L’intervento pubblico è limitato ai casi in cui gli effetti delle attività organizzate incidano su diritti fondamentali, ordine pubblico, sicurezza o rispetto delle leggi dello Stato.

Art. 3 – Condizioni per il riconoscimento giuridico e per l’accesso a benefici pubblici

1. Il riconoscimento giuridico e l’accesso a benefici, autorizzazioni, agevolazioni, contributi o rapporti convenzionali con enti pubblici sono subordinati alla verifica che l’ente richiedente:
a) operi nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale;
b) svolga attività conformi alla legislazione vigente e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
c) garantisca, nelle attività aventi rilevanza civile, la tutela dei minori, la dignità della persona e la libertà individuale degli aderenti e dei terzi;
d) non ponga in essere atti o pratiche costituenti reato o comunque lesive di diritti inviolabili;
e) assicuri trasparenza amministrativa e finanziaria secondo la normativa vigente;
f) indichi l’organismo e/o la persona fisica responsabile delle azioni in sede civile e amministrativa.
2. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 non può estendersi:
a) alle convinzioni religiose o morali in quanto tali;
b) all’organizzazione interna priva di effetti civili;
c) ai testi sacri, dottrinali o confessionali considerati come espressione di libertà di pensiero.
3. L’autorità competente può richiedere esclusivamente la documentazione necessaria e proporzionata alla verifica degli effetti civili e amministrativi dell’attività dell’ente.

Art. 4 – Esclusione dal riconoscimento e revoca dei benefici

1. Il riconoscimento giuridico, i benefici pubblici e di quanto previsto all’art. 3 comma 1, sono esclusi o revocati qualora sia accertato, con provvedimento motivato e nel rispetto del contraddittorio, che l’ente:
a) svolge attività che integrano fattispecie di reato;
b) pone in essere pratiche lesive della dignità umana o dei diritti inviolabili;
c) esercita funzioni coercitive o giurisdizionali con effetti civili in violazione dell’ordinamento statale;
d) persegue finalità incompatibili con l’ordine democratico mediante attività concrete, attuali e verificabili.
2. La revoca non incide sulla libertà individuale di credo o di culto esercitata in forma privata.

Art. 5 – Centro nazionale di studio e documentazione sugli effetti civili delle ideologie religiose e sistemi di credenze

1. È istituito presso il Ministero dell’interno il Centro nazionale di studio e documentazione sugli effetti civili delle ideologie religiose e sistemi di credenze.
2. Il Centro svolge esclusivamente funzioni:
a) di analisi giuridica e comparata degli effetti civili e amministrativi delle attività organizzate;
b) di supporto tecnico e consultivo non vincolante al Governo e al Parlamento;
c) di studio e formazione per la pubblica amministrazione, le Forze dell’Ordine e le istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di religione e di pensiero.
3. Il Centro non esercita funzioni di classificazione ideologica o valutazione dottrinale.
4. I pareri e le analisi del Centro sono redatti su base annuale.

Art. 6 – Confessioni religiose già riconosciute

1. La presente legge non incide sui rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, né sulle intese già stipulate ai sensi dell’articolo 8, terzo comma.
2. Eventuali adeguamenti concernenti effetti civili o benefici pubblici, di cui all’art. 3 comma 1, possono essere valutati esclusivamente nell’ambito delle procedure pattizie previste dalla Costituzione, nel rispetto del principio di bilateralità.
3. Resta ferma l’applicazione della normativa penale, civile e amministrativa generale.

Art. 7 – Disposizioni finali e attuative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità ai principi costituzionali e agli obblighi internazionali dello Stato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, i decreti legislativi necessari all’attuazione della presente legge, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, necessità e neutralità.
3. La presente Legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato

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